| L`Autorita` di Vigilanza fornisce i primi chiarimenti nella Determinazione n. 8/2011 |
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| Giovedì 02 Febbraio 2012 17:16 |
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L`Autorita` per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011, che integra la precedente Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011, ha analizzato alcune delle problematiche scaturenti dal crescente ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Tra le innovazioni piu` significative introdotte dal D.L. n. 70/2011, si segnala l`innalzamento ad un milione della soglia per l`affidamento, mediante procedura negoziata senza bando, di appalti di lavori pubblici, soglia precedentemente fissata nella misura di 500.000 euro (comma 7-bis, art. 122 del D.lgs. 163/2006, ora abrogato). Si rammenta in proposito che con l`innalzamento delle soglie ad opera del D.L. n. 70/2011 l`invito va ora rivolto ad almeno dieci soggetti, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiore ad un milione di euro, mentre per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, l`invito va rivolto ad almeno cinque soggetti. Al riguardo e` necessario precisare che il novellato comma 7 dell`art. 122 citato, nel disciplinare lo svolgimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro, contiene espressamente il riferimento alla necessita` di rispettare i principi di ``non discriminazione, parita` di trattamento, proporzionalita` e trasparenza``. Alla luce delle nuove disposizioni, che allargano il campo di applicazione della procedura negoziata, si rende ancor piu` necessaria la soluzione di alcune problematiche legate all`impiego di tale istituto, prima fra tutte la motivazione che giustifica l`attivazione della procedura negoziata senza bando e la modalita` di selezione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale. La norma del codice sopra richiamata dispone che le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richieste dalla stazione appaltante, coincidano con quelle necessarie per partecipare alle procedure aperte e ristrette, per i lavori, in particolare, occorre far riferimento al possesso della qualificazione SOA. Riassumendo il contenuto delle indicazioni operative dell`Autorita`, la procedura delineata dal combinato disposto dell`articolo 122, comma 7-bis e dell`articolo 57, comma 6, del Codice si articola in due fasi: a) individuazione dei soggetti da invitare al confronto, mediante informazioni desunte dal mercato; b) analisi e valutazione di offerte presentate dagli operatori economici invitati. La scelta del miglior contraente avverra` sulla base dei criteri di valutazione dell`offerta indicati nella lettera di invito. |